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Martedì, 27 Luglio 2021 07:27

Le criticità sull’IVA nell’e-commerce - allo studio alcune soluzioni

Scritto da NP
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In seguito alle questioni più rilevanti emerse dall’applicazione delle nuove norme IVA sul commercio elettronico operative dal 1° luglio scorso, con particolare riferimento alla disciplina delle vendite a distanza intra-Ue e ai regimi speciali OSS e IOSS, tra i temi oggetto di riflessione vi è il corretto inquadramento, nel sistema IVA, delle vendite a distanza dichiarate mediante il meccanismo dello sportello unico.
Le vendite a distanza “sopra soglia” sono qualificate come cessioni non imponibili ai fini IVA, lasciando invariato il disallineamento, già presente nel precedente impianto normativo, tra la disciplina nazionale e quella unionale, la quale considera tali operazioni come cessioni interne allo Stato di destinazione dei beni e non rilevanti nello Stato di partenza.

L’applicazione del regime di non imponibilità IVA per tali vendite solleva alcuni dubbi, in primis, sotto il profilo della fatturazione. Ad esempio, qualora il cedente sia iscritto all’OSS in Italia e intenda rilasciare la fattura su richiesta del cliente, non è chiaro come tale documento debba essere emesso, posto che, da un lato, la fattura dovrebbe rispettare le regole previste in ambito nazionale, dall’altro dovrebbe evidenziare l’imposta dovuta secondo l’aliquota applicabile nello Stato membro di destinazione dei beni.
La qualificazione duplice di tale operazione pone dubbi, di conseguenza, anche sotto il profilo della determinazione del volume d’affari, del plafond IVA e della presentazione degli INTRASTAT.

Non risulta chiaro, inoltre, se le vendite a distanza dichiarate tramite l’OSS debbano confluire nell’esterometro. Infatti, i chiarimenti precedenti in materia porterebbero a includere nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere tutte le operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti in Italia, comprese le vendite a distanza intra-Ue, ma una soluzione di questo genere parrebbe in contrasto con la volontà di semplificazione sottesa all’introduzione del regime del One Stop Shop.
Peraltro, qualora il cedente intendesse emettere una fattura elettronica per evitare l’adempimento, si porrebbe il dubbio sul corretto “codice natura” da utilizzare.

Un’altra tematica particolarmente rilevante riguarda l’applicazione delle norme sulle operazioni triangolari nell’ipotesi delle vendite a distanza transfrontaliere, ossia ad operazioni in ambito B2C (si pensi all’ipotesi del fornitore registrato all’OSS in Italia che incarica un altro soggetto passivo IVA italiano di trasportare i beni all’acquirente finale, privato consumatore Ue).

L’adozione delle norme di recepimento sui c.d. “quick fixes” potrebbe portare a ulteriori chiarimenti e aperture sull’applicazione delle regole in tema di triangolazioni. La materia, tuttavia, sembra richiedere opportune riflessioni.

Fra le numerose tematiche sollevata dagli operatori si segnalano, infine, quelle riguardanti la gestione dei resi, nonché la qualificazione delle vendite a distanza effettuate nei confronti di soggetti passivi in regime delle piccole imprese e privi di partita IVA o nei confronti di soggetti IVA non iscritti al VIES.

L’Agenzia delle Entrate si è riservata di approfondire le questioni poste alla sua attenzione al fine di fornire, prossimamente, soluzioni adeguate, sottolineando, però, come queste dovranno tenere conto dello spirito delle norme introdotte a livello unionale.

Letto 520 volte Ultima modifica il Martedì, 27 Luglio 2021 07:37