La prima novità riguarda gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR che possono beneficiare del superbonus al 110%. A seguito delle modifiche previste dal DL 77/2021, gli interventi in questione, per poter essere agevolati con il superbonus al 110%, possono essere eseguiti congiuntamente, oltre che ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, anche agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico di cui ai commi da 1bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”).
La seconda novità riguarda il titolo abilitativo che consente la realizzazione degli interventi con agevolazione del 110%. Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 13-ter nell’art. 119 del DL 34/2020, gli interventi relativi al 110%, con la sola eccezione di quelli effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione dell’edificio, vengono considerati alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria, per la cui autorizzazione è sufficiente la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).