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Martedì, 22 Dicembre 2020 14:28

Bollo e-fatture, finestra più ampia per il versamento con il nuovo anno

Scritto da NP
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 del decreto Mef datato  4 dicembre 2020.

Il Bollo sulle e-fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre andrà corrisposto entro il secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.

La nuova tempistica non è omogenea e prevede alcune peculiarità. Ancora più ampio, infatti, il periodo a disposizione per il secondo trimestre dell’anno (aprile-giugno). In questo caso la scadenza è rinviata al 30 settembre e cioè all'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Nel caso di importi trimestrali sotto i 250 euro, l’imposta dovuta per il primo trimestre, in luogo della scadenza ordinaria, può essere pagata entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre).

Se i 250 euro non sono stati ancora raggiunti con riferimento alle e-fatture emesse nei primi due trimestri, il Bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).
 

E se manca l’imposta, l’Agenzia integra…
 

Le e-fatture senza Bollo, trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi (Sistema di interscambio), e per le quali, secondo il Fisco, l’imposta era dovuta, verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati in suo possesso.
Il cedente o il prestatore di servizi o l’intermediario sarà informato dell’aggiornamento operato dall’amministrazione finanziaria entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La comunicazione sarà resa disponibile attraverso le modalità telematiche definite prossimamente con un provvedimento delle Entrate.
Qualora il contribuente ritenga che in una o più fatture integrate dal Fisco mancano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può correggere i dati comunicati, che hanno fatto scattare l’applicazione del Bollo, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Anche in questo caso la tempistica prevede un’eccezione: le fatture elettroniche inviate tramite Sdi nel secondo trimestre potranno essere modificate dal cedente, prestatore di servizi o intermediario entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità tecniche per l’integrazione dell’imposta da parte dell’amministrazione finanziaria e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente.
 

…e comunica con i contribuenti


Entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia rende noto al cedente o prestatore o all'intermediario delegato, in modalità telematica, l’ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdi in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta e delle integrazioni del periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine della comunicazione slitta al 20 settembre nel caso di fatture elettroniche trasmesse tramite Sdi nel secondo trimestre.

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