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Lunedì, 10 Aprile 2023 18:52

Nuove regole per il crowdfunding europeo

Scritto da NP
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È in vigore il DLgs. 10 marzo 2023 n. 30, che attua il Regolamento 2020/1503/Ue relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, ossia dei servizi che consentono l’incontro tra gli interessi degli investitori a finanziare determinate attività economiche e quelli dei titolari di specifici progetti interessati ad acquisire le risorse necessarie per il loro sviluppo.

La nuova disciplina adegua il diritto interno alle previsioni del citato Regolamento, volte a uniformare, nell’ambito dell’Unione, i requisiti richiesti per la prestazione di servizi di crowdfunding in ordine a organizzazione, autorizzazioni e vigilanza dei fornitori di tali servizi, funzionamento delle relative piattaforme e obblighi di trasparenza e informazione nei confronti degli investitori.

Viene modificata la platea dei soggetti che possono ricorrere a questo strumento.

Con particolare riguardo alle srl, si osserva come, in passato, il ricorso al crowdfunding fosse a esse precluso, le partecipazioni dei soci, in questo “tipo” di società, non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

La portata della norma in considerazione è stata progressivamente ridotta dall’introduzione di specifiche deroghe, che hanno consentito l’offerta al pubblico attraverso portali per la raccolta di capitali, in un primo momento, alle sole start up innovative, poi anche alle PMI innovative e, infine, a tutte le PMI, innovative e non. Il divieto di offerta al pubblico permaneva, quindi, solo per le srl che non fossero qualificabili come PMI.

Il DLgs. 30/2023 ha eliminato anche quest’ultimo limite prevedendo che le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding.

Nell’ambito delle operazioni di crowdfunding, la sottoscrizione e la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di srl potrà avvenire per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di tali servizi, che sottoscrivono le quote in nome proprio e “per conto” dei sottoscrittori che abbiano aderito all’offerta. Saranno poi detti intermediari a depositare presso il Registro delle imprese una certificazione che attesti la loro titolarità di soci “per conto di terzi”; certificazione che, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali e dell’efficacia del trasferimento nei confronti della società, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui al citato art. 2470 comma 2 c.c.

L’alienazione delle quote così acquisite da parte del sottoscrittore potrà avvenire mediante una semplice annotazione del trasferimento negli appositi registri tenuti dall’intermediario.

Letto 270 volte Ultima modifica il Lunedì, 10 Aprile 2023 18:57