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Mercoledì, 23 Novembre 2022 06:40

Rateizzazione degli aumenti delle bollette

Scritto da NP
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Il DL Aiuti-quater ha introdotto la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate, di richiedere ai fornitori la rateizzazione fino a 36 mesi della differenza tra gli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 (e fatturati entro il 30.9.2023) e l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021.

Le imprese interessate dovranno formulare un'istanza ai fornitori con modalità da definirsi con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 19.12.2022.

Una volta ricevuta l'istanza, il fornitore, entro 30 giorni, ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive del piano di rateizzazione, l'impresa aderente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

L'art. 3 co. 7 precisa che l'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per i periodi corrispondenti.

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