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Lunedì, 24 Ottobre 2022 07:13

Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali

Scritto da NP
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Il decreto MISE 18.10.2022 ha stabilito le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di rimborso per l'erogazione del bonus fiere di cui all'art. 25-bis del DL 50/2022, ovvero il contributo, del valore massimo di 10.000,00 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

Presentazione telematica

I soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere (elencati nel decreto MISE 7.10.2022) possono presentare al Ministero, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione del sito www.mise.gov.it, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sullo stesso sito istituzionale del Ministero.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva, la cui registrazione nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza.

Finestra temporale

Le istanze di rimborso potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10.11.2022 e fino alle ore 17:00 del 30.11.2022. Non saranno prese in considerazione le istanze di rimborso presentate fuori dai termini, nonché quelle presentate in modo incompleto ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste.

Si ricorda che il buono fiere ha validità fino al 30.11.2022 e che la mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.

L'istanza si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento, ove previsto, dell'adempimento relativo all'imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

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