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Mercoledì, 30 Marzo 2022 21:39

Decreto “Energia” - Principali novità

Scritto da NP
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ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO

Con il DL 17/2022 sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto “Energia”).

L’art. 2 del DL 17/2022 ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di ali- quota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 e per il primo trimestre 2022.

In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.

Esclusioni

Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE

L’art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

  • l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con ri- ferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
  • il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

 

TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Letto 426 volte Ultima modifica il Mercoledì, 30 Marzo 2022 21:51