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Martedì, 21 Settembre 2021 21:49

Niente detrazione per recupero edilizio se cambia la destinazione abitativa

Scritto da NP
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Il cambio della destinazione d’uso in studio professionale comporta la perdita dell’agevolazione

La detrazione IRPEF del 50% prevista per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR non compete se al termine dei lavori l’unità immobiliare cambia la destinazione d’uso abitativa.
 

Si ricorda che al fine di poter fruire delle detrazioni per il recupero edilizio, il contribuente è tenuto al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 16-bis del TUIR.
Con specifico riferimento ai requisiti oggettivi, la formulazione della norma in commento, che prevede la possibilità di calcolare una detrazione a fronte delle spese per gli interventi realizzati nelle “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali”, porta a comprendere nell’ambito applicativo della disposizione gli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione di qualunque categoria catastale.
Sono espressamente esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Sul punto giova, inoltre, ricordare che, proprio con riferimento alla detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’Amministrazione finanziaria ha precisato come ai fini della determinazione del carattere residenziale delle unità immobiliari assuma effettiva rilevanza l’uso “di fatto” dell’immobile, a prescindere dalla categoria catastale in cui lo stesso risulta classificato.

Inoltre, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare residenziale sia adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione dovrà essere calcolata sul 50% delle spese sostenute.

L’agevolazione, inoltre, spetta anche quando la destinazione d’uso abitativa non sia attuale, bensì futura, giacché si realizzerà a seguito e per effetto dell’intervento di ristrutturazione, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che gli stessi comportino il cambio di destinazione d’uso.

Di contro, se al termine degli interventi di recupero edilizio su un’unità immobiliare A/3 la stessa viene concessa in comodato ad un soggetto che la utilizza come studio professionale la detrazione IRPEF del 50% non può spettare.

Il cambio di destinazione d’uso da abitativo a studio professionale, infatti, comporta la perdita dell’agevolazione in argomento.

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