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Sabato, 21 Agosto 2021 22:56

Domande per l’esonero contributivo autonomi e professionisti dal 25 agosto

Scritto da NP
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L’istanza all’INPS deve essere presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre 2021

Le domande di accesso all’esonero contributivo legge di bilancio 2021 per i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS, possono essere presentate a partire dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione.

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre 2021.

L’esonero in trattazione può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Di conseguenza, da un lato l’INPS consentirà la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’Istituto e dall’altro lo stesso potenziale beneficiario dell’agevolazione contributiva sarà tenuto a dichiarare nella domanda di non aver presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della medesima normativa.

Sotto il profilo soggettivo, la domanda può essere presentata, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, dagli iscritti: alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR; alla Gestione separata come professionisti e altri operatori sanitari, già collocati in pensione e assunti per l’emergenza COVID-19.

Operativamente, per la presentazione della domanda devono essere utilizzati i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli intermediari, accedendo allo specifico Cassetto previdenziale presente all’interno del sito internet dell’INPS.

Inoltre, nella domanda, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

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