Stampa questa pagina
Venerdì, 30 Luglio 2021 08:58

Bonus investimenti in beni strumentali nuovi cumulabile con i contratti di sviluppo

Scritto da NP
Vota questo articolo
(1 Vota)

Tale credito può essere trasferito all’interno del consolidato fiscale senza limiti di importo

Sono cumulabili, in relazione ai medesimi investimenti, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e i contributi maturati nell’ambito dei contratti di sviluppo, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Per le imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia è riconosciuto uno specifico credito d’imposta.
Tale credito di imposta è stato “potenziato”, prevedendo, tra l’altro un ampliamento dell’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione con riferimento agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In merito alla possibilità di fruire cumulativamente, a fronte dei medesimi costi, dei crediti d’imposta sopra citati e di altri contributi concessi ai sensi di altre discipline agevolative, l’Agenzia delle Entrate osserva che:
- il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP;
- il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP non porti al superamento del costo sostenuto.

Ne consegue che ciascuno dei predetti crediti d’imposta, maturati a fronte del sostenimento dei medesimi costi ammissibili, è cumulabile con altre agevolazioni, ancorché nel rispetto del limite costituito dal “costo sostenuto” per l’acquisto del bene agevolabile.
In sostanza, il vantaggio fiscale ottenuto non deve essere superiore al costo sostenuto, il quale deve essere individuato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d’imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Ai fini della determinazione del limite di cumulabilità, nel calcolo dell’importo complessivo delle agevolazioni fruite rientrano quindi:
- sia il “contributo a fondo perduto” ricevuto;
- che il “finanziamento a tasso agevolato”, in quanto costituisce una delle diverse forme di agevolazione concedibili, nei limiti delle “intensità massime di aiuto”.

Letto 529 volte Ultima modifica il Venerdì, 30 Luglio 2021 09:11