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Lunedì, 19 Marzo 2018 09:09

Chiarimenti sulla rivalutazione partecipazioni e terreni

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Con l'art. 1, cc. 997 e 998 legge di Bilancio 2018, torna la possibilità di rivalutare il costo storico di acquisto delle partecipazioni e dei terreni ai fini dell’eventuale plusvalenza tassabile, nell’ambito dei redditi delle persone fisiche (non imprenditori) e soggetti assimilati (società semplici, enti non commerciali), di cui all’art. 67 D.P.R. 917/1986 (TUIR); si ripropongono, di fatto, le agevolazioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448.

Con riferimento ai beni, l’Agenzia delle Entrate (circ. 12/E/2002) aveva già escluso i diritti e titoli che danno diritto all'acquisto di partecipazioni (diritti di opzione, warrant e obbligazioni convertibili); in effetti, l’art. 5 L. 448/2001 (norma prorogata) limita l’agevolazione a titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, con ulteriore conferma a cura della L. 282/2002 e 208/2015. In tema di partecipazioni, la ris. 40/E/2015 ha precisato che non è possibile lo scomputo delle imposte pagate dal donante in occasione di una precedente rivalutazione, ricalcando un precedente chiarimento (ris. 91/E/2014).

Con riferimento ai terreni, è ammessa anche la rivalutazione della cosiddetta “cubatura” (circ. 1/E/2013) e, nonostante l'indicazione non chiara (circ. 36/E/2013), risulta rideterminabile anche il diritto di superficie.

Le perizie devono essere giurate entro il 30.06.2018 e, in linea di principio, redatte anteriormente alla data di cessione dei beni, fatta salva la situazione ex circ. 47/E/2002 in presenza di un regime dichiarativo, nel qual caso si ammette la cessione della partecipazione anticipata rispetto all’asseverazione della perizia di stima (a supporto, ADC, nota n. 7/2010). Con riferimento alle perizie dei terreni, la risoluzione n. 53/E/2015 ha ammesso, anche in tal caso, che l’asseverazione possa avvenire dopo la cessione, ma prima del rogito, in modo da indicarne il valore ai fini d’imposta (registro e accessorie). Sulla necessità di una nuova perizia, la circ. 1/E/2013 ha precisato che, in caso di riduzione del valore, si rende utilizzabile il valore della perizia già asseverata in una rivalutazione precedente, per effetto del mantenimento della validità del costo fiscale già indicato.

È possibile un aggiornamento di valore inferiore rispetto a precedenti rideterminazioni, con la possibilità che l’imposta sostitutiva già versata sia utilizzata fino a concorrenza di quella dovuta per la nuova rivalutazione, non essendo possibile ottenere il rimborso dell’eccedenza (circ. 47/E/2011) e, nel caso in cui il valore della partecipazione risulti diminuito rispetto a una perizia precedente, non è necessaria la redazione di una nuova, in quanto la vendita di partecipazione a valori inferiori a quelli periziati non determina la perdita degli effetti della rivalutazione. Con la circ. 35/E/2004, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione si considera “perfezionata” con il versamento dell’intera sostitutiva o della prima rata; l’omissione in dichiarazione dei redditi rappresenta una mera violazione formale, sanabile con sanzione amministrativa di cui all'art. 8, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (circ. 1/E/2013, risposta 4.3). Con riguardo alle rivalutazioni precedenti, la circ. 1/E/2013 precisa che, qualora ci si voglia avvalere del valore rideterminato, lo si deve indicare nell’atto di cessione, sebbene il corrispettivo sia inferiore, in modo tale da applicare le imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore periziato dell’atto di trasferimento.

 
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